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Imu aire riduzione ed esenzione per residenti all estero

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La tassazione degli immobili posseduti in Italia da soggetti residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) è una materia complessa che ha subito profonde modifiche legislative nel corso degli ultimi anni. Molti contribuenti ritengono che l'iscrizione all'AIRE garantisca un'esenzione totale e automatica dalle imposte locali sulla casa. In realtà, la normativa vigente prevede requisiti molto stringenti per poter accedere a riduzioni o agevolazioni sull'IMU (Imposta Municipale Unica).


Il contesto storico e l'evoluzione della normativa

Per comprendere l'attuale regime fiscale, è utile analizzare l'evoluzione delle leggi in materia. Fino al 2015, i cittadini italiani iscritti all'AIRE beneficiavano di un'esenzione quasi totale per l'immobile posseduto in Italia, che veniva equiparato per legge all'abitazione principale. Questa disposizione è stata tuttavia contestata dalla Commissione Europea, che ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia per violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità e alla residenza.


A seguito di tale intervento, il legislatore italiano ha dovuto riformulare le regole. L'esenzione totale è stata eliminata e sostituita da una riduzione percentuale dell'imposta, riservata esclusivamente a una platea ristretta di soggetti che percepiscono determinati trattamenti pensionistici all'estero.


La riduzione IMU al 50%: requisiti soggettivi e oggettivi

La legge di bilancio prevede una riduzione del 50% dell'IMU per una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia da soggetti residenti all'estero. Per poter applicare questo sconto fiscale, è necessario soddisfare contemporaneamente precisi requisiti di natura sia soggettiva (legati alla persona) sia oggettiva (legati all'immobile).


I requisiti soggettivi del contribuente

Il proprietario dell'immobile in Italia deve essere regolarmente iscritto all'AIRE e deve essere titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, oppure di una pensione diretta erogata dallo Stato estero di residenza. Questo significa che la riduzione spetta a chi riceve una pensione estera o una pensione italiana calcolata con il cumulo dei contributi versati in più Paesi. Non hanno invece diritto all'agevolazione i soggetti che sono titolari esclusivamente di una pensione italiana ordinaria (non in convenzione), i lavoratori attivi all'estero e i cittadini residenti all'estero non ancora pensionati.


I requisiti oggettivi dell'immobile

L'immobile per il quale si richiede la riduzione deve possedere le seguenti caratteristiche:


- Non deve essere locato in alcun modo, né con contratti a lungo termine né con locazioni brevi o turistiche.


- Non deve essere concesso in comodato d'uso gratuito a terzi.


- Deve trattarsi di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione civile, con esclusione delle categorie catastali di lusso, ovvero A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).


Cosa si intende per pensione in convenzione internazionale?

Questo aspetto rappresenta una fonte di dubbio per molti contribuenti. La convenzione internazionale in materia previdenziale è un accordo bilaterale o multilaterale che permette di sommare i periodi di contribuzione accreditati in diversi Stati per raggiungere il diritto alla pensione (il cosiddetto cumulo o totalizzazione). Se il cittadino residente all'estero ha lavorato sia in Italia che in uno Stato estero convenzionato (come la maggior parte dei Paesi UE, la Svizzera, gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina, l'Australia) e percepisce una pensione basata su questi accordi, può accedere alla riduzione IMU. Al contrario, chi risiede all'estero ma percepisce una pensione italiana pura, maturata unicamente con contributi italiani, non soddisfa questo requisito soggettivo secondo l'interpretazione ministeriale vigente.


La riduzione della TARI per gli iscritti AIRE

Oltre alla riduzione dell'IMU, la normativa prevede anche un'agevolazione per la TARI (la tassa sui rifiuti). Per i medesimi soggetti che hanno diritto alla riduzione IMU del 50% (quindi pensionati all'estero con pensione in convenzione e immobile non locato), è prevista una riduzione della TARI pari a due terzi (2/3) dell'imposta dovuta. Anche in questo caso, l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare a uso abitativo.


Adempimenti burocratici: la Dichiarazione IMU

Le agevolazioni fiscali per i residenti all'estero non vengono applicate in modo automatico dai Comuni. Il contribuente ha l'obbligo di presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla riduzione. Nel modello dichiarativo è necessario barrare la casella relativa alle riduzioni d'imposta e specificare nelle annotazioni il possesso dei requisiti richiesti, come il numero di iscrizione AIRE e la tipologia di pensione percepita in convenzione internazionale. La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini di legge può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative o la perdita del beneficio per l'anno di riferimento.


Casi particolari: la comproprietà dell'immobile

Un caso frequente riguarda gli immobili posseduti in comproprietà da coniugi o parenti, in cui solo uno dei proprietari soddisfa i requisiti per la riduzione IMU. L'agevolazione è strettamente personale: di conseguenza, la riduzione del 50% si applicherà esclusivamente sulla quota di possesso del soggetto che rispetta tutti i requisiti (iscrizione AIRE e status di pensionato in convenzione), mentre l'altro comproprietario dovrà versare l'imposta calcolandola con l'aliquota ordinaria sulla propria quota di possesso, a meno che non disponga autonomamente dei medesimi requisiti.



Scritto da Valentino de Rogatis

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