Embed Consent by TermsFeed.com
⚠️ Disservizi su: U1, U3, 13A, 25, 26, 26E, 27, 46, 49, 52, 73B Dettagli
Menu
Vivere a vienna » Casa e affitti »

Differenze sulla tassazione della vendita di immobili in italia ed in austria

differenze-sulla-tassazione-della-vendita-di-immobili-in-italia-ed-in-austria

La tassazione immobiliare in Italia e Austria: un quadro comparativo

In Italia e in Austria la tassazione sulla vendita di immobili segue regole molto diverse, soprattutto per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze, le imposte di registro e le agevolazioni per l’abitazione principale. Conoscere queste differenze è utile per chi si sposta tra i due Paesi, per gli investitori immobiliari e per i cittadini italiani residenti a Vienna che possiedono beni immobiliari in Italia o in Austria. Una pianificazione fiscale attenta consente di valutare l'effettivo impatto economico delle transazioni nei rispettivi contesti nazionali.


La tassazione della vendita di immobili in Austria

In Austria, il sistema fiscale prevede una tassazione specifica sulle transazioni immobiliari. La vendita di proprietà è soggetta principalmente alla cosiddetta “ImmoESt” (Immobilienertragsteuer), ovvero l’imposta sulla plusvalenza immobiliare, introdotta per tassare i guadagni in conto capitale derivanti dalla cessione di beni immobili.


Aliquota sulla plusvalenza immobiliare (ImmoESt)

La plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile viene generalmente tassata con un’aliquota fissa del 30%. La plusvalenza imponibile corrisponde alla differenza tra il prezzo di vendita pattuito e il costo storico di acquisto. Da questo valore è possibile dedurre alcune spese documentabili, come i costi di ristrutturazione significativi o i miglioramenti apportati all'immobile nel corso degli anni, che hanno incrementato il valore del bene.


Per chiarire il meccanismo, si può considerare il seguente esempio indicativo:
- Costo di acquisto dell'immobile: 300.000 euro
- Prezzo di vendita dell'immobile: 450.000 euro
- Plusvalenza lorda: 150.000 euro
- Imposta teorica applicata (30%): 45.000 euro


Esenzione per l'abitazione principale (Hauptwohnsitzbefreiung)

Il legislatore austriaco prevede alcune importanti esenzioni per evitare di penalizzare chi vende la propria abitazione principale. La vendita può essere esente da tassazione sulla plusvalenza al ricorrere di specifiche condizioni temporali:
1. Il proprietario ha utilizzato l’immobile come residenza principale per almeno 2 anni consecutivi dall'acquisto fino alla vendita;
2. Oppure, ha vissuto stabilmente nell’immobile come residenza principale per almeno 5 anni complessivi negli ultimi 10 anni antecedenti la cessione.


Questa agevolazione tutela la stabilità abitativa, rendendo l'alienazione della prima casa solitamente più vantaggiosa rispetto alla vendita di immobili detenuti a scopo di investimento o locazione.


Terreni e immobili ereditati

Anche la vendita di terreni ed edifici ricevuti tramite successione o donazione può generare plusvalenze tassabili. In questi casi, la normativa austriaca prevede regole specifiche per stabilire il valore di acquisto storico, distinguendo spesso tra proprietà acquistate prima o dopo il 1° aprile 2002 (i cosiddetti "vecchi patrimoni" o Altvermögen, per i quali si applicano metodi di calcolo forfettari generalmente diversi).


Costi notarili e spese accessorie in Austria

Il processo di compravendita in Austria differisce da quello italiano sotto il profilo procedurale. Spesso la transazione coinvolge avvocati o notai incaricati di agire come depositari fiduciari (Treuhandabwicklung), gestendo il conto di deposito a garanzia e curando l'iscrizione del trasferimento di proprietà nel libro fondiario (Grundbuch).


I costi accessori legati all'acquisto o alla vendita in Austria comprendono solitamente:
- L'imposta sul trasferimento immobiliare (Grunderwerbsteuer), pari di norma al 3,5% del valore d'acquisto.
- La tassa per l'iscrizione nel registro immobiliare (Grundbuchseintragungsgebühr), pari all'1,1%.
- Le spese legali o notarili per la stesura del contratto e la gestione fiduciaria (generalmente tra l'1% e il 2% più IVA).
- Le eventuali provvigioni di intermediazione immobiliare.


La tassazione della vendita di immobili in Italia

In Italia, il regime fiscale applicabile alla cessione di beni immobili si basa prevalentemente sul criterio temporale, valutando la durata del possesso del bene prima della vendita e la sua destinazione d'uso.


Plusvalenza entro i 5 anni

Se la vendita dell'immobile avviene entro 5 anni dall’acquisto, l’eventuale plusvalenza realizzata viene considerata come reddito diverso e assoggettata a tassazione. Il contribuente ha la possibilità di scegliere tra due opzioni:
- L'applicazione dell'IRPEF ordinaria, per cui la plusvalenza si somma agli altri redditi imponibili e viene tassata secondo gli scaglioni progressivi.
- L'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 26%, che viene trattenuta e versata direttamente dal notaio al momento del rogito, su espressa richiesta del venditore.


Esenzione per abitazione principale e possesso ultraquinquennale

La tassazione sulla plusvalenza non si applica se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la vendita. Inoltre, qualora la vendita avvenga dopo che siano decorsi 5 anni dall’acquisto, la plusvalenza non è più soggetta a tassazione per i soggetti privati, indipendentemente dall'uso che è stato fatto dell'immobile.


Immobili ricevuti in successione

Gli immobili acquisiti per successione ereditaria godono in Italia di un regime agevolato in fase di successiva rivendita. Infatti, la cessione di un immobile ereditato non genera plusvalenza imponibile, anche qualora la vendita avvenga prima del decorso dei 5 anni dall'apertura della successione.


Imposte sulla compravendita e costi di trasferimento

In Italia il trasferimento immobiliare comporta il pagamento di diverse imposte indirette, le quali variano a seconda che l'acquisto avvenga da un privato o da un'impresa costruttrice:
- L'imposta di registro (pari al 2% per la prima casa o al 9% per le seconde case, calcolata sul valore catastale in caso di applicazione del meccanismo del prezzo-valore).
- Le imposte ipotecaria e catastale (in misura fissa o proporzionale a seconda dei casi).
- L'IVA (applicata generalmente in caso di acquisto da costruttore entro i 5 anni dall'ultimazione dei lavori, con aliquote del 4%, 10% o 22%).


Confronto sintetico: differenze principali tra Austria e Italia

Analizzando i due sistemi, emergono alcune discrepanze strutturali che meritano attenzione:
- **Regola dei 5 anni**: in Italia la plusvalenza è esente da tassazione dopo 5 anni di possesso. In Austria, invece, la plusvalenza è potenzialmente soggetta a tassazione a tempo indefinito, salvo che si applichino le specifiche esenzioni per l'abitazione principale.
- **Aliquote applicate**: l'Austria adotta un'aliquota fissa del 30% (ImmoESt) sulla plusvalenza. L'Italia applica un'imposta sostitutiva del 26% o, in alternativa, le aliquote progressive IRPEF.
- **Successioni**: in Italia la vendita di un immobile ereditato non produce plusvalenza tassabile, mentre in Austria la cessione di un bene ereditato può essere soggetta a tassazione, pur con modalità di calcolo del valore di acquisizione che considerano la natura del trasferimento.


Considerazioni per i residenti all'estero e transfrontalieri

I cittadini italiani che hanno stabilito la propria residenza fiscale in Austria (ad esempio i residenti a Vienna) e che mantengono proprietà immobiliari in Italia devono prestare attenzione alle norme internazionali. La convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Austria disciplina l'allocazione del potere impositivo sui redditi derivanti da beni immobili, attribuendo solitamente il diritto di tassare la plusvalenza allo Stato in cui è situato l'immobile.


Tuttavia, la normativa del Paese di residenza fiscale potrebbe richiedere l'indicazione di tali attività o dei relativi proventi nella dichiarazione dei redditi locale. Per evitare incongruenze o contestazioni, è opportuno consultare un consulente fiscale esperto in diritto tributario internazionale, in grado di esaminare la situazione specifica alla luce delle disposizioni vigenti nei due Paesi.



Scritto da Valentino de Rogatis

Torna alla Lista degli articoli di questa categoria
Torna alla lista delle categorie


Link copiato