I bonus edilizi in Italia per i soggetti residenti all'esteroRequisiti soggettivi e ammissibilità dei residenti all'esteroI bonus edilizi disciplinati dalla normativa fiscale italiana, tra cui si annoverano le detrazioni per la ristrutturazione edilizia (Bonus Casa), l'Ecobonus, il Sismabonus e le varie evoluzioni del Superbonus, non presentano preclusioni di tipo soggettivo legate alla residenza del contribuente. Di conseguenza, i cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), così come i residenti non italiani, possono accedere a tali agevolazioni fiscali. L'elemento determinante è che gli interventi edilizi siano realizzati su immobili situati all'interno del territorio dello Stato italiano. Inoltre, la natura dell'impresa esecutrice dei lavori non incide sul diritto alla detrazione: l'appalto può essere affidato anche a una ditta estera, purché vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge, come il pagamento tramite bonifico dedicato (cosiddetto "parlante") e l'applicazione della corretta ritenuta d'acconto da parte della banca. Il principio di territorialità degli immobiliIl sistema di incentivi fiscali per l'edilizia è vincolato al principio di territorialità. Le agevolazioni sono concesse esclusivamente per interventi effettuati su edifici censiti nel catasto italiano o per i quali sia stato richiesto l'accatastamento. Non è possibile, pertanto, richiedere alcuna detrazione fiscale o bonus per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica o messa in sicurezza eseguiti su immobili situati al di fuori dei confini nazionali, anche qualora il proprietario sia un cittadino italiano con residenza fiscale in Italia. La spesa deve essere direttamente riconducibile a un patrimonio immobiliare situato sul territorio italiano. La capienza fiscale e la necessità di redditi imponibili in ItaliaSotto il profilo finanziario, l'effettiva fruizione delle detrazioni d'imposta rappresenta l'aspetto che richiede maggiore attenzione per i residenti all'estero. Trattandosi di detrazioni dall'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), il contribuente deve possedere un'imposta lorda su cui far valere lo sgravio. Chi risiede all'estero e non produce alcun reddito imponibile in Italia non ha, di fatto, un'imposta su cui applicare la detrazione, rischiando di perdere il beneficio per "incapienza fiscale". Per poter utilizzare l'agevolazione direttamente in dichiarazione dei redditi, è quindi necessario disporre di redditi assoggettati a IRPEF in Italia, come ad esempio redditi da pensione erogata in Italia, redditi di terreni o fabbricati (inclusi quelli derivanti da locazioni con cedolare secca o tassazione ordinaria), o altri redditi d'impresa o di lavoro prodotti sul territorio italiano. Evoluzione normativa e opzioni di fruizioneSi ricorda che il quadro normativo ha subito modifiche significative nel corso del tempo, in particolare con la progressiva limitazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per la maggior parte degli interventi. Per i soggetti privi di capienza fiscale IRPEF in Italia, queste opzioni rappresentavano lo strumento principale per accedere ai benefici senza la necessità di dichiarare redditi imponibili nel Paese. Attualmente, la possibilità di usufruire delle detrazioni è strettamente legata alla modalità di detrazione diretta nei modelli dichiarativi (come il modello Redditi Persone Fisiche), rendendo la presenza di un reddito imponibile italiano un requisito fondamentale per la concreta fruizione dell'agevolazione. |
Scritto da Valentino de Rogatis |